Pre-intese: SINTESI
1. Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario
Attribuire alla Regione maggiore discrezionalità nella gestione delle risorse in ambito sanitario, con riferimento:
- alla gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione per gli assistiti;
- alla programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale;
- all’individuazione di sistemi di governance delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale, anche mediante l’istituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell’Anagrafe dei fondi sanitari;
- all’allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e finalità della spesa sanitaria in deroga agli specifici vincoli di spesa, con il solo limite del rispetto del tetto complessivo.
Presupposti per tale maggiore discrezionalità sono:
- verifica della permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario regionale;
- rispetto dei LEA.
2. Protezione Civile
- Attribuire al Presidente della Regione il ruolo di commissario delegato per la gestione dell’emergenza di rilievo nazionale che interessa il territorio della regione.
- Attribuire al Presidente della Regione, per far fronte ad emergenze regionali, il potere di emanare ordinanze in deroga alla disciplina statale, nel rispetto di specifici limiti e seguendo un procedimento che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri.
- Consentire alla Regione di procedere al reclutamento, anche d’urgenza e in deroga alla disciplina statale, di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile.
- Attribuire alla Regione le funzioni di formazione degli operatori di protezione civile, mediante la disciplina dei percorsi formativi, l’individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori della formazione, la previsione dei sistemi di credito e l’individuazione dei docenti.
- Estendere ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale le disposizioni statali relative alle targhe e alle patenti applicabili alla protezione civile nazionale
3. Professioni
- Consentire alla Regione di disciplinare professioni non ordinistiche di rilievo regionale; l’esercizio di tali professioni è subordinato all’iscrizione in appositi elenchi regionali.
- Consentire alla Regione di provvedere al riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio delle nuove professioni di rilievo regionale e per le altre professioni il cui accesso o esercizio è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo in un altro Stato membro.
4. Previdenza complementare e integrativa
- Consentire alla Regione di promuovere, disciplinare e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti.
- Attribuire alla Regione la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi con i fondi pensione a livello regionale con riferimento al personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale.
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