Dettaglio Legge Regionale
Titolo | “Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall’alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025.” |
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Regione | Valle Aosta |
Estremi | Legge n. 12 del 26-05-2025 |
Bur | n. 26 del 03-06-2025 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 22-07-2025 / Impugnata |
La legge regionale in parola, limitatamente alle disposizioni che seguono, è costituzionalmente illegittima per le motivazioni che seguono e va impugnata davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. §§§ I. Sulla violazione degli articoli 7, comma 1, lettera c), 24, 25 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in relazione all’articolo 117, comma 3, Cost., con riferimento alla materia “protezione civile”. 1. Con la legge regionale 26 maggio 2025, n. 12, la Regione Valle d’Aosta ha inteso operare “Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025”. La legge si compone di tre articoli. Il primo regola trasferimenti straordinari e urgenti, finalizzati a permettere ai Comuni interessati dagli eventi valanghivi del 16 e del 17 aprile 2025 di fronteggiare le relative calamità. Il secondo reca le disposizioni di copertura finanziaria. Il terzo contiene la dichiarazione di urgenza ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta con entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. La Regione, in particolare, con la legge in esame ha inteso erogare risorse finanziarie straordinarie per il finanziamento di interventi di carattere urgente e indifferibile diretti al superamento delle calamità occorse il 16 e il 17 aprile 2025. Soffermando l’attenzione sull’articolo 1 della legge regionale, si prevedono: - al comma 1, l’autorizzazione alla Regione a effettuare i già menzionati trasferimenti straordinari e urgenti in favore dei Comuni interessati dagli eventi valanghivi dell’aprile 2025; - al comma 2, il riparto delle risorse autorizzato, con la finalizzazione di un importo prestabilito in favore dei Comuni di Fontainemore, Montjovet, Quart e Doues e un importo residuale, pari a 4.700.000 euro, in favore degli “altri Comuni interessati”; - al comma 3, le regole procedurali da rispettare per il trasferimento delle risorse in favore dei Comuni istanti, nominati al comma 2; - al comma 4, il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per definire l’elenco degli interventi ammissibili nonché i criteri e le modalità per il trasferimento e la rendicontazione, in relazione agli “altri Comuni interessati” di cui al comma 2; - al comma 5, apposita disciplina relativa agli “eventuali finanziamenti da parte dello Stato”, operante per l’ipotesi in cui, per gli eventi valanghivi del 16 e del 17 aprile 2025, sia dichiarato lo stato di emergenza di rilevanza nazionale e gli “interventi di cui al comma 1 siano ricompresi nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui all’articolo 25 del predetto d.lgs. 1/2018”; per tali ipotesi, “gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla Regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla presente legge”; - al comma 6, il regime applicabile ai trasferimenti regolati dalla legge regionale; - al comma 7, l’incremento dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale. 2. La disciplina dettata dalla legge regionale della Valle d’Aosta n. 12 del 2025 è costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, regola la destinazione di risorse statali eventualmente stanziate per un’emergenza di rilievo nazionale, in tale modo ponendosi in contrasto con gli articoli 7, comma 1, lettera c), 24, 25 e 27 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, costituenti espressione di principi fondamentali della materia “protezione civile” ex articolo 117, terzo comma, Costituzione. 3. Come previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, “[l]e norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente”: lo stesso articolo 1, al comma 4, chiarisce che “[l]e disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione”. Lo statuto speciale della Regione Valle d’Aosta non reca disposizioni speciali in materia di protezione civile e, comunque, non detta una disciplina incompatibile con quella prevista dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. In particolare, il sistema regionale di protezione civile della Valle d’Aosta non consente alla Regione di prevedere unilateralmente (ex lege) l’introito di somme stanziate dal Consiglio dei ministri per un’emergenza di rilievo nazionale e destinate al finanziamento di interventi oggetto di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; ciò, a prescindere dall’eventuale coincidenza tra interventi finanziati dalla Regione con risorse proprie e interventi programmati con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile a valere su con risorse statali (del Fondo per le emergenze nazionali). La disposizione regionale in esame (articolo 1, comma 5, cit.), in altri termini, non è imposta o prevista o, comunque, non costituisce attuazione di un modello organizzativo del servizio di protezione civile delineato dallo statuto regionale. Ne deriva che, non ravvisandosi un’incompatibilità tra gli articoli 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e le previsioni statutarie della Regione Valle d’Aosta, qualsiasi disposizione legislativa regionale contrastante con la disciplina recata dagli articoli 7, comma 1, lettera c), 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 viola i principi fondamentali della protezione civile, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost. 4. Ciò premesso, il codice della protezione civile regola in maniera differenziata la gestione delle emergenze locali, regionali e nazionali, distinguendo le differenti tipologie di eventi di protezione civile che, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, potrebbero dare luogo ad una dichiarazione dello stato di emergenza o, comunque, all’applicazione di un regime straordinario, limitato nel tempo, necessario per fronteggiare le calamità in concreto occorse. Soffermando l’attenzione sugli eventi riconducibili all’articolo 7, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 1 del 2018, si è in presenza di “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”. La gestione delle emergenze di rilievo nazionale è disciplinata dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che individuano, tra l’altro, il procedimento di dichiarazione dello stato di emergenza, lo stanziamento delle risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza e le modalità di utilizzo e rendicontazione degli stanziamenti autorizzati. Difatti: - ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, si prevede che il Consiglio dei ministri ha il potere di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale - su richiesta regionale o comunque acquisita l’intesa regionale – autorizzando “l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25”; con tale delibera (di dichiarazione dello stato di emergenza) sono inoltre individuate “secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni”; le risorse così stanziate sono autorizzate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018; - ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, il Consiglio dei ministri ha il potere di individuare, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa sempre a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Ove, in seguito, si verifichi che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie; - ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 1 del 2018, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile; - ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, emanate acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome territorialmente interessate (comma 1); in particolare, con le ordinanze di protezione civile sono regolati gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 25, il cui coordinamento in fase attuativa può essere assicurato attraverso la nomina di apposito Commissario delegato (comma 6); anche in tale caso, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime (comma 10); - ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Dal combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 emerge, pertanto, che, in presenza di una dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, il Consiglio dei ministri provvede, tra l’altro, a stanziare le risorse necessarie per fronteggiare le conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi in concreto verificatisi, potendo provvedere anche ad ulteriori stanziamenti durante la vigenza dello stato di emergenza, sempre a valere sul Fondo statale per le emergenze nazionali. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa assentita dal Consiglio dei ministri, con ordinanze di protezione civile, tra l’altro, si provvede: a nominare un Commissario delegato, a definire le deroghe applicabili per la gestione dell’emergenza e a disciplinare le modalità di uso delle risorse disponibili. Di regola, il Commissario delegato viene incaricato di predisporre un piano di interventi urgenti - nei limiti dello stanziamento assentito dal Consiglio dei ministri - da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri: il Commissario delegato coordina l’attuazione di tali interventi (a cura dei soggetti attuatori), relazionando sul punto al Capo del Dipartimento della protezione civile e rendicontando sulla relativa gestione finanziaria. Le ordinanze di protezione civile, pertanto, mirano anche alla selezione degli interventi urgenti da attuare per fronteggiare l’emergenza e alla definizione del quadro derogatorio nell’ambito del quale l’attività operativa è ammessa: dovendo le ordinanze ricevere l’intesa regionale, emerge una condivisione tra lo Stato e le Regioni in ordine agli interventi da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e alle modalità della loro esecuzione. Il che è confermato anche dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 – recante “Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100” - che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia. Tale direttiva, infatti, valorizza, ai fini della adozione delle ordinanze di protezione civile, l’attività regionale, essendo le Regioni chiamate ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata e documentata relazione in ordine agli interventi ed alle misure che si intendono porre in essere, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri sia per le misure immediatamente attivabili, sia per il relativo ordine di priorità, nonché in funzione delle risorse finanziarie rese disponibili. 5. Un tale assetto ordinamentale, che costituisce il cardine della gestione delle emergenze di rilievo nazionale, è inciso dalla legge regionale in oggetto, avendo la Regione Valle d’Aosta introdotto apposita disciplina suscettibile di influire sulla destinazione delle risorse statali stanziate per fronteggiare emergenze di rilievo nazionale. 5.1 Come osservato, infatti, l’articolo 1, comma 5, della legge regionale in esame regola l’ipotesi in cui gli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e gli interventi urgenti necessari per fronteggiare la citata emergenza siano compresi nella portata delle ordinanze di protezione civile assunte dal Capo del Dipartimento della protezione civile (“Per gli eventi calamitosi di cui alla presente legge, qualora, a seguito della decretazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli interventi di cui al comma 1 siano ricompresi nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui all'articolo 25 del predetto d.lgs. 1/2018”). In relazione a tali ipotesi, la legge regionale prevede che: “gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla Regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla presente legge”. In tale maniera, la Regione provvede ad una regolazione unilaterale della destinazione da imprimere alle risorse statali stanziate per un’emergenza di rilievo nazionale, prevedendo che tali risorse, anziché essere utilizzate secondo le modalità previste nelle ordinanze di protezione civile (in ordine all’individuazione degli interventi, alle modalità di loro attuazione e ai soggetti attuatori), siano in ogni caso trattenute presso la Regione, senza riversamento ai Comuni interessati (individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale de qua come i soggetti beneficiari delle risorse regionali). In altri termini, la Regione intende trattenere le risorse statali a rimborso dei finanziamenti erogati con legge regionale, operando un’inammissibile commistione tra decisioni regionali di stanziamento di risorse proprie a favore della collettività colpita da eventi calamitosi e decisioni statali di gestione di un’emergenza di rilievo nazionale. La Regione, pure potendo impiegare risorse proprie per individuare i soggetti beneficiari e finanziarie interventi ritenuti necessari a fronteggiare un’emergenza occorsa nel proprio territorio, non può influire unilateralmente sull’utilizzo delle risorse statali stanziate dal Consiglio dei ministri e regolate con ordinanze di protezione civile ex articolo 25 del d. lgs. n. 1 del 2018 in relazione ad un’emergenza dichiarata di rilievo nazionale. Tali risorse statali, infatti, devono essere assegnate secondo le modalità individuate e per l’attuazione degli interventi approvati con le ordinanze di protezione civile. 5.2 Peraltro, non potrebbe neppure giustificarsi la legittimità della disposizione in esame rilevando che, in caso di coincidenza tra interventi individuati e finanziati dalla Regione con risorse proprie e interventi oggetto di pianificazione con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale a valere sulle risorse statali, i Comuni sarebbero comunque i beneficiari di entrambe le fonti finanziarie, con la conseguenza che la Regione si limiterebbe a trattenere, ex post, risorse statali corrispondenti a quelle regionali anticipate in favore degli stessi Comuni in esecuzione della legge regionale. 5.2.1 Tale assunto, in primo luogo, si fonda su un presupposto – dato dalla necessaria coincidenza soggettiva tra beneficiari delle risorse regionali e beneficiari delle risorse statali, a fronte degli stessi interventi considerati – che non trova corrispondenza nel dato normativo. Invero, ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti attuatori degli interventi di protezione civile, per il caso di emergenze di rilievo nazionale, sono “di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni”. Ne consegue che, qualora dovesse riscontrarsi l’eventuale coincidenza tra interventi individuati dalla Regione (e finanziati con risorse regionali) e interventi programmati con ordinanze di protezione civile (e finanziati con risorse statali): a) da un lato, potrebbe comunque essersi in presenza di interventi non rientranti nella competenza ordinaria dei Comuni, con la conseguenza che il soggetto attuatore ai sensi delle ordinanze di protezione civile ex articolo 25 d. lgs. n. 1 del 2018, ove identificato nell’ente ordinariamente competente, potrebbe non essere l’ente comunale; b) dall’altro, anche a fronte di interventi rientranti nella competenza ordinaria comunale, il soggetto attuatore potrebbe essere individuato, ai sensi dell’articolo 25, comma 6, d. lgs. n. 1 del 2018, in un ente differente, previa adeguata motivazione. A fronte di un tale contesto ordinamentale, è ben possibile che, per lo stesso intervento, la Regione provveda all’assegnazione di risorse in favore del Comune (unico beneficiario considerato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2025) e l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile provveda ad una diversa assegnazione, individuando un diverso soggetto attuatore. Ne deriva che la disposizione regionale in esame legittima in ogni caso un introito presso la Regione di risorse che ben potrebbero essere destinate, con ordinanze nazionali di protezione civile, a soggetti diversi dagli enti comunali, unici beneficiari del finanziamento regionale. Il che risulterebbe idoneo a produrre rilevanti conseguenze sul piano operativo, impedendo l’assegnazione delle risorse statali in favore dei soggetti, in ipotesi diversi dagli enti comunali, chiamati ad attuare gli interventi di protezione civile secondo le modalità definite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile: le risorse regionali, infatti, risulterebbero ab origine assegnate ai Comuni, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, legge regionale in oggetto, mentre le risorse statali, all’esito dello stanziamento operato con delibera del Consiglio dei ministri, verrebbero trattenute presso la Regione, proprio per effetto dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale in oggetto, con la conseguenza che il soggetto attuatore, diverso dall’ente comunale, non potrebbe ricevere le risorse a sé in ultima analisi destinate. 5.2.2 In ogni caso, i motivi di incostituzionalità sopra posti non verrebbero meno neppure nell’ipotesi in cui, a fronte degli stessi interventi, dovesse riscontrarsi (nel caso concreto) anche la coincidenza del soggetto beneficiario, individuato nel Comune interessato. In primo luogo, si tratterebbe di una mera circostanza fattuale (non regolata dalla norma regionale, che fa riferimento alla sola coincidenza degli interventi e non anche dei soggetti beneficiari), come tale, per propria natura, irrilevante al fine di scrutinare la legittimità della disposizione. In secondo luogo, il necessario introito presso la Regione di risorse non destinate all’ente regionale (perché in ipotesi assegnate all’ente comunale ai sensi dell’ordinanza di protezione civile) sarebbe idoneo, comunque: a) ad interferire con la regolazione dettata dalle ordinanze di protezione civile ex articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, impedendo l’utilizzo di risorse statali secondo le modalità ivi definite; b) ad introdurre un regime differenziato, sul piano regionale, di un profilo (finanziario) relativo alle emergenze di rilievo nazionale, che dovrebbe ricevere una regolazione unitaria sul piano nazionale; c) ad influire sul sistema di rendicontazione degli utilizzi delle risorse destinate ad interventi di protezione civile. In relazione al primo profilo, come osservato, con le ordinanze di protezione civile, tra l’altro, si individuano gli interventi e i soggetti attuatori, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri: l’introito forzoso (ex lege regionale) presso la Regione di risorse stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali interferirebbe con la destinazione (in favore degli enti comunali) in ipotesi impressa con ordinanza nazionale di protezione civile, con conseguente emersione di un modello di gestione delle risorse statali diverso da quello assentito dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018. In relazione al secondo profilo, si rileva, come anche in tale caso osservato, che rientra nella competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 1 del 2018, l’adozione di direttive recanti la disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Pertanto, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie statali non possono essere regolate dalla legge regionale – come avvenuto nella specie, in cui la Regione ha previsto un introito di risorse statali – ma devono essere disciplinate con atti propri del sistema nazionale della protezione civile (direttive del Presidente del Consiglio dei ministri), occorrendo definire un unico regime operante in maniera uniforme per tutte le emergenze di rilievo nazionale, teso (anche) a regolare i tempi e le modalità di erogazione e di monitoraggio dell’utilizzo degli stanziamenti assentiti dal Consiglio dei ministri. In relazione al terzo profilo, si osserva che il necessario introito presso la Regione di risorse statali indirizzate verso altri enti, secondo le indicazioni impartite con ordinanze di protezione civile, sarebbe idoneo ad interferire, altresì, con il sistema di rendicontazione contabile previsto dall’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018, che impone ai Commissari delegati titolari di contabilità speciali, di rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa. La finalità di tale disposizione è quella di consentire un controllo sulle modalità di utilizzo a fini emergenziali di risorse stanziate per emergenze di rilievo nazionale, sul presupposto che tali risorse debbano essere destinate ai soggetti chiamati ad attuare gli interventi di protezione civile e siano effettivamente destinate a tali finalità. La disposizione regionale in esame, invece, imponendo il trasferimento di risorse statali alla Regione anche ove non incaricata delle misure di protezione civile, si pone in contrasto anche con tale presupposto normativo, non consentendo di destinare le risorse statali all’attuazione degli interventi emergenziali approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’effetto, influendo pure sul sistema di rendicontazione previsto per le emergenze di rilievo nazionale. 6. In definitiva, la legge regionale in oggetto, nella parte in cui (all’articolo 1, comma 5) prevede un introito presso la medesima Regione di risorse statali erogate per un’emergenza nazionale, viola gli articoli 7, comma 1, lettera c), 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, impedendo di impiegare le risorse statali secondo la destinazione (in punto di finalità, interventi e soggetti beneficiari) impressa dalle ordinanze nazionali di protezione civile - che ben potrebbero prevedere un utilizzo diverso rispetto all’introito da parte della Regione a rimborso di interventi già finanziati con risorse regionali -, in tale modo interferendo anche con il sistema di rendicontazione contabile degli utilizzi delle risorse stanziate per le emergenze di rilievo nazionale. Essendosi in presenza della violazione di principi fondamentali della materia protezione civile (anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018), emerge una illegittimità costituzionale per violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost. II. Ulteriori motivi di illegittimità costituzionale L’articolo 1, comma 5, della legge regionale in oggetto presenta ulteriori motivi di illegittimità costituzionale che trascendono la specifica materia della protezione civile. Viene in rilievo una violazione, altresì, del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze tra Stato e Regioni nell’ambito della finanza pubblica allargata, essendo regolate unilateralmente modalità di utilizzazione di risorse di afferenza statale che, pertanto, lo stesso Stato ha il potere di indirizzare. Infatti, la disposizione determina una sostituzione della Regione nella posizione di beneficiaria di risorse stanziate e indirizzate dallo Stato. Di conseguenza, la fonte regionale in commento produce un mutamento della natura delle risorse erogate - in base all’articolo 25 del codice di protezione civile e a valere sul Fondo per le emergenze nazionali – trattate come rimborsi di anticipazioni regionali, quando, invero, si è in presenza di disponibilità finanziarie autonomamente destinate in ragione delle specificità dell’emergenza. Sotto il versante finanziario, detta operazione si pone in contrasto - oltre che con l’articolo 117, terzo comma, Cost. per le ragioni sopra svolte in relazione alla materia “protezione civile” - anche con: a) l’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost., in relazione alla materia “sistema contabile dello Stato”, venendo regolata, con atto regionale, una risorsa iscritta nel bilancio dello Stato. Nella specie, si fa questione di risorse stanziate dal Consiglio dei ministri a valere sul Fondo per le emergenze nazionali - costituente un fondo statale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, e finanziato annualmente con la legge di bilancio statale – con la conseguenza che una Regione non può influire unilateralmente sulla destinazione di risorse del bilancio statale; b) l’articolo 117, terzo comma, in relazione al coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto che, al pari di quanto avviene per altri servizi nazionali (quale quello sanitario) - in cui vi è un sistema integrato di competenze statali, regionali e locali funzionali all’erogazione di una prestazione in favore della collettività - anche per il finanziamento del servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle emergenze di rilievo nazionale, opera il modulo concertativo, occorrendo, come sopra osservato, che la deliberazione dello stato di emergenza (con cui si stanziano anche le occorrenti risorse finanziarie) avvenga previa richiesta o intesa regionale e che le ordinanze di protezione civile (con cui si individuano anche gli interventi, le modalità attuative e i soggetti attuatori) siano assunte previa intesa regionale; con la conseguenza che una decisione unilaterale della Regione sulla destinazione delle risorse statali per un’emergenza nazionale viola pure un principio fondamentale (concertativo) in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al principio di leale collaborazione (sul tema del modulo concertativo in materia di servizio sanitario nazionale, cfr. Corte cost., 14 maggio 2024, n. 87). III Sull’interesse al ricorso. Le questioni di legittimità sopra descritte sono idonee a determinare un concreto pregiudizio alle modalità di svolgimento del Servizio nazionale di protezione civile - per interferenza con le previsioni costituzionali e i principi fondamentali enunciati – sia per l’efficacia della disposizione regionale e, dunque, per la sua idoneità a trovare applicazione in concreto, sia in ragione dell’integrazione di una condizione posta dalla norma regionale, data dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 giugno 2025, ha infatti dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta nei giorni dal 16 al 17 aprile 2025, stanziando per i primi interventi urgenti 1,55 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2025). Tale deliberazione consente l’integrazione di un presupposto di applicazione della norma regionale, a ulteriore dimostrazione della concretezza del pregiudizio dedotto. Peraltro, non potrebbe argomentarsi in senso contrario sulla base della quantificazione dello stanziamento assentito dal Consiglio dei ministri (1,5 milioni di euro), tenuto conto che, oltre ad essersi in presenza di una circostanza di fatto, da un lato, non potrebbe escludersi l’applicazione della disposizione regionale alle risorse stanziate dal Consiglio dei ministri, dall’altro, lo stato di emergenza è in ipotesi suscettibile di proroghe (articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 1 del 2018) e di ulteriori stanziamenti al fine da programmare (articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018), con la conseguenza che la disposizione regionale conserva la sua idoneità a trovare applicazione in concreto, persistendo l’efficacia lesiva dei principi fondamentali sopra enunciati. §§§ Conclusivamente, in relazione alle argomentazioni che precedono, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in parola, limitatamente alla disposizione citata, davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |