Dettaglio Legge Regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1.
Regione Valle Aosta
Estremi Legge n. 15 del 26-05-2025
Bur n. 29 del 10-06-2025
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 04-08-2025 / Impugnata
La legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, recante “Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002, n. 1” interviene soprattutto a modificare ampiamente la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, innovando la disciplina delle modalità di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni e degli altri enti locali con la finalità di incrementare la qualità e l’omogeneità dei servizi ai cittadini.

La legge individua le funzioni ed i servizi comunali da svolgere a livello delle Unités des communes valdôtaines (enti locali, dotati quindi di personalità giuridica di diritto pubblico), fra le quali lo sportello unico degli enti locali ed i servizi alla persona, nonché quelli di supporto alle istituzioni scolastiche e la stipula delle convenzioni per l’attivazione delle forme associate di esercizio di funzioni e servizi.

Altre disposizioni ineriscono alla figura del segretario, non soltanto nel quadro dell’esercizio associato di funzioni tra più comuni, ma anche di singoli comuni, sul piano del trattamento economico dei segretari, sul conferimento e sulla cessazione degli incarichi, soffermandosi anche, in particolare, sulle modalità di individuazione del segretario del Comune di Aosta.

Alcune disposizioni della predetta legge eccedono le competenze legislative regionali e risultano, pertanto, costituzionalmente illegittime.



In primo luogo, nel quadro della complessiva riforma della disciplina delle modalità di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni, va premesso che, a mente dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), come modificato dall’articolo 8 della legge regionale censurata, “Le Unités des Communes valdôtaines […] sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e che ad esse “[...] si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo all’autonomia normativa, allo status degli amministratori, ivi comprese le cause di incompatibilità, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione”.

Orbene, da diverse disposizioni della legge regionale in esame si trae, per diverse categorie di funzioni e servizi, la configurazione dell’esercizio in forma associata mediante accesso a una Unité, o in altro modo, in termini di obbligatorietà: risultano a questi fini rilevanti, siccome illegittime, alcune disposizioni recate dagli articoli 2, 4, 6, 16 e 18, come infra dettagliatamente individuate.

Al riguardo, si evidenzia che la legge regionale n. 6 del 2014 già introduceva una forma associativa con carattere di obbligatorietà, parzialmente eliminato successivamente dall’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2020 e ripristinato ora, anche in tale parte, nel quadro della complessiva riforma in esame.

Tuttavia, è decisivo ricordare come, appena alcuni mesi prima, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2019, avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui imponeva ai comuni, in modo assoluto, l’esercizio associato di diverse funzioni, senza prevedere altresì, in un contesto di comuni obbligati e non, per ciascuno di essi, la possibilità di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socioambientali, non risultassero concretamente realizzabili, mediante le forme associative che le disposizioni statali censurate imponevano indiscriminatamente, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia e di efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Quanto affermato dalla citata sentenza n. 33 del 2019 della Corte costituzionale deve ritenersi senz’altro vincolante anche per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, il cui Statuto speciale pure le assegna competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli enti locali” (articolo 2, primo comma, lettera b)), entro i consueti limiti dell’“armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica” (articolo 2, primo comma, alinea). Tale conclusione poggia una base salda: già a suo tempo, infatti, la Corte costituzionale, adita in via incidentale su ricorso originario di alcuni Comuni campani, assunse in ratio decidendi, come violati dalle disposizioni statali ricordate, oltre a quello dell’articolo 118 della Costituzione (in luogo del quale è qui da indicare con ogni altra corrispettiva disposizione statutaria speciale, quale l’articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto valdostano), anche e soprattutto i parametri costituzionali degli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione; disposizioni indubbiamente portatrici di “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana non potrà che doversi porre “in armonia”.

Pertanto, a mente della citata fondamentale sentenza e a fronte dei parametri ivi enucleati a fini decisori, a nessun legislatore competente, inclusa la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, è costituzionalmente consentito imporre ai comuni rientranti nel rispettivo territorio la gestione obbligatoriamente associata di funzioni e servizi comunali, dovendosi sempre lasciare a disposizione di ciascun singolo comune, a tutela della sua autonomia costituzionalmente garantita e del buon andamento dell’amministrazione, i ricordati criteri di facoltatività fissati dalla sentenza n. 33 del 2019.



In secondo luogo, premesso che l’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2025 introduce nella legge regionale n. 6 del 2014 il capo V-bis, rubricato “SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI” e composto dagli articoli da 20-bis a 20-sexies, si osserva che da tali disposizioni risulta delineata una disciplina che si discosta in parte da quella tracciata dai principi ricavabili dalla normativa nazionale.

Per un verso, anche in tale ambito sono presenti disposizioni volte a conferire obbligatorietà in alcune tassative ipotesi all’esercizio di funzioni (nella specie, dell’ufficio di segretario), a fronte di una disposizione statale (articolo 98, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) che ne stabilisce invariabilmente la facoltatività, con disposizione che veicola un principio pienamente valevole sull’intero territorio nazionale: è il caso dell’articolo 20-bis della legge n. 6 del 2014, ai commi 3 e 4 completamente, nonché al comma 7 nella parte in cui fa riferimento anche a convenzioni obbligatorie. Disposizioni che risultano illegittime per lo stesso ordine di ragioni radicate nella già supra citata sentenza n. 33 del 2019 della Corte costituzionale.

Per altro verso, l’articolo 20-quater, comma 2, prevede che “Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l’ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo”, dettando così una tempistica per l’eventuale avvicendamento tra segretari non conforme a quella fissata dalle pertinenti disposizioni statali (v. articolo 99, comma 2, del citato Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in base al quale “[…] la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario”).

La nuova disciplina regionale, dunque, ridimensiona notevolmente, e in misura da ritenersi eccessiva ai fini della necessaria valutazione della sua compatibilità costituzionale, l’istituto della prorogatio delle funzioni del segretario, possibile solo per il mese delle elezioni generali a fronte dei quattro mesi dall’insediamento previsti dal citato Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. È, inoltre, del tutto assente l’istituto della conferma automatica dell’incarico, che per il predetto Testo unico si realizza decorso il termine massimo di quattro mesi dall’insediamento del nuovo sindaco.

Sul tema, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 23 del 2019, ha affermato che il segretario decaduto “«automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco», come si esprime la legge, [è] ciononostante chiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo non breve, non inferiore a due e non superiore a quattro mesi, in attesa di eventuale conferma, a garanzia della stessa continuità dell’azione amministrativa; titolare di attribuzioni multiformi, come si dirà meglio: neutrali, di controllo e di certificazione, da una parte, ma dall’altra di gestione quasi manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali” ed, infine, conclude che “tenendo conto delle ricordate peculiarità delle funzioni del segretario comunale, la previsione della sua decadenza alla cessazione del mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe violazione dell’art. 97 Cost., non traducendosi nell’automatica compromissione né dell’imparzialità dell’azione amministrativa, né della sua continuità”.

In ordine all’applicabilità di tali indirizzi anche alle Autonomie speciali, per come disciplinata già dallo stesso legislatore statale del 2000 con apposito articolo (v. articolo 105, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in base al quale “Le regioni a statuto speciale […] disciplinano le materie di cui al presente capo [Capo II del Titolo IV, rubricato “Segretari comunali e provinciali”] con propria legislazione”, dunque con rinvio all’assetto delle competenze rilevabile per ciascuna), anche in questo caso promanano dalla pregressa giurisprudenza costituzionale nette e importanti indicazioni: la recente sentenza n. 100 del 2023 ha ribadito, infatti, con riguardo particolare proprio alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che la disciplina dell’ordinamento del segretario (nella specie, comunale) rientra nell’ambito della competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli enti locali” (articolo 2, primo comma, lettera b), Statuto), entro i consueti e già richiamati limiti dell’“armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”; specificando che tra essi figurano anche quelli dell’articolo 97 della Costituzione, come configurati dalle pertinenti disposizioni statali in materia.

Peraltro, la cessazione dell’incarico di segretario “unionale” è delineata dalla disposizione censurata in modo da imporsi comunque all’ente, senza eccezioni, e quindi non soltanto in forma di ragionevole accompagnamento in relazione alle sole Unités interessate ora all’entrata a regime del nuovo ordinamento apportato dalla legge regionale in esame - dunque con riferimento alle sole realtà composte da Comuni tutti avvalsisi della (come supra argomentato) imprescindibile facoltà di adesione alla predetta forma associata.



In terzo luogo, viene in rilievo l’articolo 20-sexies, comma 1, della citata legge regionale n. 6 del 2014, che disciplina il conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta, stabilendo al comma 1 che “L’incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell’articolo 20-quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni”.

Quella riportata, al pari delle inevitabilmente connesse disposizioni di cui ai restanti commi dello stesso articolo 20-sexies, è disposizione che si rivela non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sottesi al necessario espletamento della procedura concorsuale ai fini dell’accesso a funzioni e carriera superiori rispetto a quelli di appartenenza del personale che la disposizione censurata indica.

Sul punto, la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 2023 ha sancito l’illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della medesima Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di esercizio delle funzioni dei segretari comunali (articolo 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6). Ha affermato, in al riguardo, che tale disposizione prevedeva “un’eccezione all’obbligo di frequenza dei menzionati corsi di formazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte dei soggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d), della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, ossia per coloro cui è consentito l’accesso all’albo, o senza aver superato alcuno specifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti locali (soggetti di cui alle lettere a e b), oppure dopo aver superato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello regionale di cui all’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale (soggetti di cui alle lettere c e d)” e, così facendo, “non solo non pone[va] rimedio […], ma aggiunge[va] […] la possibilità di iscriversi all’albo (sia pur in via straordinaria) […] senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere”.

Inoltre, dinanzi ad ulteriori previsioni regionali dirette a consentire l’iscrizione all’Albo dei segretari comunali, e quindi l’esercizio delle relative funzioni, a categorie di soggetti ulteriori e diverse rispetto ai soli vincitori dell’apposita procedura concorsuale e del relativo corso di formazione professionale (previsti dalle leggi regionali), non oggetto dell’impugnativa in via principale, la Corte costituzionale ha ritenuto necessario formulare un apposito monito, stigmatizzando con vigore tali disposizioni e sollecitando il legislatore regionale “a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati”.

Considerato quanto evidenziato, l’articolo 20-sexies merita a fortiori censura, incorrendo nel medesimo vizio di legittimità della disposizione valdostana già colpita dalla citata sentenza del 2023, nella parte in cui non prevede l’espletamento del pubblico concorso e del corso di formazione professionale, consentendo piuttosto l’attribuzione dell’incarico di segretario comunale, peraltro non in via eccezionale e senza limiti espressi a eventuali nuove attribuzioni successive, a soggetti notevolmente diversi, sul piano professionale, da quelli additati dalla stessa normativa regionale ispirata ai principi dell’ordinamento giuridico generale, con ciò scardinando radicalmente il sistema che le regole e i principi statali pongono chiaramente a presidio della specificità professionale della figura del segretario comunale, così specificando il principio costituzionale del pubblico concorso e di buon andamento dell’amministrazione.



Infine, viene in rilievo l’articolo 10 della legge n. 15 del 2025, che sostituisce l’articolo 12 della predetta legge regionale n. 6 del 2014, rubricato “Giunta”, stabilendo, al comma 1, che “La Giunta dell’Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, è sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o incompatibili, il Sindaco è sostituito da un Assessore delegato di volta in volta”.

Al riguardo, occorre rilevare che le ipotesi di sostituzione e delega del sindaco introdotte con la citata disposizione eccedono gli ambiti di competenza legislativa regionale, ancorché di tipo primario, in materia di ordinamento degli enti locali, poiché introducono ipotesi di ridislocazione, per quanto temporanea, delle potestà sindacali ulteriori a quelle fissate rigorosamente dalle pertinenti disposizioni del citato testo unico degli enti locali, precisamente all’articolo 53; i cui contenuti integrano principi organizzativi inerenti all’assetto complessivo dell’autonomia locale applicabili all’ordinamento locale valdostano a mente del quadro normativo costituito dall’articolo 32, comma 4, dello stesso testo unico, come modificato dall’articolo 1, comma 105, legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, la quale, in parte qua, trova applicazione nell’ordinamento locale valdostano nei limiti dell’ulteriormente successivo comma 145 (che dichiara le disposizioni, novellistiche ovvero a sé stanti, di cui ai commi da 104 a 141 “applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”).

Da quanto evidenziato, deriva il contrasto dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2014, come modificato dall’articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2025, con le predette disposizioni legislative statali.



Per i motivi esposti, devono essere in primo luogo impugnati, siccome in contrasto con i parametri costituzionali di cui all’articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon andamento dell’amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, tra i “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi “in armonia”, e dell’articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria:

l’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto articolo 2, dispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in forma associata, nell’ambito territoriale delle Unités del Communes valdôtaines, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 2 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio;

l’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite del CELVA, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 4 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio;

l’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale, anziché che essi le possano esercitare;

l’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2014, dispone che alle Unités del Communes valdôtaines è affidato l’esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali, anziché che tale esercizio possa essere ad esse affidato facoltativamente;

l’articolo 15, della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano come ivi disposto tutte le funzioni e i servizi non riservati ai soggetti ivi individuati, anziché fare riferimento ai servizi che detti Comuni non abbiano ritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati;

l’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nell’introdurre nella legge regionale n. 6 del 2014 l’articolo 20-bis, commi 3 e 4, nonché comma 7, fa riferimento anche a convenzioni obbligatorie.



Allo stesso modo, in secondo luogo, occorre impugnare l’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l’articolo 20-quater nella legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma 2 si pone in contrasto con l’articolo 99, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, norma interposta ai così violati parametri di cui all’articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di buon andamento dell’amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, tra i “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi “in armonia”, e dell’articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.



Occorre, in terzo luogo, impugnare l’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l’articolo 20-sexies nella legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma 1 contrasta con i principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e agli articoli 98 e 99 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, normativa interposta ai così violati parametri di cui all’articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di buon andamento dell’amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, tra i “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi “in armonia”, e dell’articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.



Deve, infine, essere impugnato l’articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce l’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma 1 contrasta con il combinato disposto degli articoli 32 e 53 del testo unico degli enti locali, come modificato dall’articolo 1, comma 105, della legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta ai così violati parametri di cui all’articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione, in quanto veicolo, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, di “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e comunque valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi “in armonia”, e dell’articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.