Dettaglio Legge Regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027
Regione Sicilia
Estremi Legge n. 26 del 10-06-2025
Bur n. 26 del 13-06-2025
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 04-08-2025 / Impugnata
La Legge regionale Sicilia 10 giugno 2025, n. 26 è costituzionalmente illegittima nelle parti che seguono.

Con riferimento alle tariffe di cui al decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2024 e per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate sul territorio regionale, l'articolo 6 della legge regionale prevede l'applicazione di tariffe superiori a quelle nazionali fissate dal già menzionato DM. Tale intervento determina una maggiore remunerazione per le citate prestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore sia delle strutture pubbliche, sia soprattutto delle strutture private accreditate.

A sostegno di tale intervento, la Regione prevede, per l’esercizio finanziario 2025, uno stanziamento di 15 milioni di euro a valere su risorse del bilancio regionale (Missione 13 "Tutela della salute'', Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA”) e non su risorse del fondo sanitario (si veda, in merito, l’articolo 1, comma 322, della legge n. 207/2024).

Tuttavia, la normativa vigente in materia di limiti alla spesa per acquisti da privato accreditato già prevede, per il 2025, un aumento della soglia rispetto all'anno precedente: si passa infatti da un valore pari alla spesa per detta finalità registrata nel 2011, maggiorata del 3% (articolo 1, comma 233, legge n. 213/2023), con l’ulteriore aggiunta dello 0,5% in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 277, legge n. 207/2024 per gli accessi in pronto soccorso con codice di priorità rosso o arancio.

Di fatto, per la Regione Siciliana, nel 2025 vi è un margine ulteriore di spesa di 15,914 milioni di euro per acquisto di assistenza specialistica ambulatoriale da privato. Tale margine risulterebbe capiente per accogliere gli oneri conseguenti alla maggiorazione tariffaria previsti dalla norma regionale, che stabilisce di destinare l’intera dotazione finanziaria di 15 milioni di euro a incremento della spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale, erogata da parte delle strutture private accreditate.

Tuttavia, il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale prevede che l'autorizzazione regionale di spesa di cui al comma 1 è destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non considerando che gli effetti dell'intervento regionale ricadrebbero necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche, in relazione alla quale non si prevede apposita copertura finanziaria.

La Regione Siciliana è sottoposta alla disciplina del piano di rientro dal disavanzo sanitario (ai sensi dell’articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311). In tali termini:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, è chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino con l’attuazione del piano di rientro.

- non può erogare livelli di assistenza superiori ai LEA, come anche ricordato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la Sentenza n. 1 del 2024).

Pertanto, una operazione come quella sopra descritta avrebbe dovuto essere preventivamente valutata dai Tavoli di monitoraggio. Ed infatti, la possibilità per la Regione Siciliana di derogare alle tariffe massime nazionali in argomento è concessa dall’articolo 1, comma 322, della legge n. 207/2024 - che ha modificato l'articolo 15, comma 17, del D.L. n. 95/2012 - nei seguenti termini: “Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale”.

In sintesi, una regione, qualora intenda prevedere importi tariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovrà sottoporre la programmazione annuale previsionale 2025 al Tavolo di monitoraggio, dando evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale, così da assicurare in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR.

La Regione Siciliana ha trasmesso il 17 marzo 2025 il conto economico consolidato preventivo 2025 dal quale si evince un disavanzo del SSR pari a 216,790 milioni di euro, in assenza di ogni evidenza dell’impatto derivante dall’incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale. Pertanto, nel caso di specie, la Regione:

- non ha attuato i già menzionati adempimenti propedeutici alla fruizione della deroga in oggetto;

- non ha fornito alcuna evidenza degli impatti eventualmente derivanti a consuntivo in caso di mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio del SSR.

In particolare, la Regione, come peraltro già reso noto alla stessa in sede di riunioni di monitoraggio il 9 aprile 2025 da parte dei competenti Tavoli tecnici, non presenta le condizioni indicate dalla legge nazionale:

- in primo luogo, il conto economico preventivo consolidato del primo trimestre 2025 depositato dalla Regione al sistema informativo del Ministero della salute (Nuovo Sistema Informativo Sanitario - NSIS) risulta in disavanzo.

- in secondo luogo, la Regione non ha presentato un Programma operativo adottato e valutato positivamente dai Tavoli tecnici.

Pertanto, non risultano garantite:

- né la copertura dei nuovi costi indotti dalla legge regionale.

- né la compatibilità con il Piano di rientro.

Alla luce di quanto sopra, la legge regionale sopracitata, nelle parti sopradescritte, eccede dalle competenze statutarie e contrasta con la disciplina statale sopra richiamata, espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, e quindi con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, a far data dalla sentenza n. 100 del 2010, è consolidata nel riconoscere la violazione del principio in materia di coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme regionali che si pongono in contrasto con il Piano di rientro.

Si rileva altresì contrasto con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione in relazione alle problematiche di copertura sopra menzionate.

Alla luce di quanto precede, la legge regionale Sicilia 10 giugno 2025, n. 26 va impugnata innanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127 Cost., nelle parti sopra descritte.