Dettaglio Legge Regionale
Titolo | Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019. |
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Regione | Toscana |
Estremi | Legge n. 30 del 18-06-2025 |
Bur | n. 38 del 27-06-2025 |
Settore | Politiche socio sanitarie e culturali |
Delibera C.d.M. | 04-08-2025 / Impugnata |
La legge della Regione Toscana 26 agosto 2025, n. 30, recante “Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalti di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019”, con riguardo all’articolo 1, rubricato “Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale”, il quale introduce l’art. 6.1, dopo l’articolo 6 della legge regionale16 aprile 2019, n. 18, presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, rientrando la fattispecie in esame nell’ambito della tutela della concorrenza, materia, quest’ultima, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato. Nello specifico, il citato art. 1 introduce la seguente disposizione: "Art. 6.1 Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. 1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società "in house ", siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.” Il sistema delineato dalla disposizione precitata dispone, pertanto, la previsione di un criterio premiale per l'aggiudicazione degli appalti indetti dalla Regione Toscana, qualora gli operatori economici applichino un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. Al riguardo, giova rammentare come la tutela della concorrenza, così come rilevante nel caso in esame, rientri, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione fra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Ciò, in perfetta aderenza alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ha da sempre ribadito, anche con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, come “le procedure di selezione dei concorrenti e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono ascrivibili alla materia della «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – che riflette la definizione operante in ambito comunitario – nella specie alla concorrenza «per il mercato»” (ex multis, sentenze n. 4 del 2022, n. 166 del 2019, n. 137 del 2018, n. 209 del 2013, n. 52 del 2012, n. 339, n. 184 e n. 43 del 2011 e n. 401 del 2007). Pertanto, criteri premiali, ulteriori rispetto a quelli previsti dal vigente codice dei contratti pubblici, alla luce della giurisprudenza costituzionale, come infra riportata, devono essere introdotti esclusivamente dalla normativa statale. A tal proposito, infatti, sulla scorta della nozione di tutela della concorrenza "per il mercato", la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che " la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione [...] mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008), sicché tali discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004) (sentenza n. 186 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 2 del 2014, n. 259 del 2013 e n. 339 del 2011), costituendo esse uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 39 del 2020, n. 28 del 2014, n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007)" (Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2022). La stessa Corte ha inoltre recentemente statuito che "La possibilità di introdurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione delle offerte (...) è dunque riservata allo Stato, cui spetta in generale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, definire il punto di equilibrio tra essa e la tutela di altri interessi pubblici con esso interferenti (...), come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di politica sociale [...], di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese (Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2022). Sotto tale profilo, pertanto, sulla scorta di quanto stabilito in subiecta materia dalla Corte Costituzionale, la disposizione regionale in esame risulta in contrasto con i vigenti principi costituzionali in tema di concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, spettando al solo legislatore nazionale introdurre disposizioni relative ai criteri premiali di valutazione delle offerte. Per tutto quanto sopra esposto, l’art. 1 della legge in esame, che introduce l’art. 6.1 alla legge regionale n. 18/2019, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. |