Comuni montani, informativa di Calderoli in Conferenza Unificata: “Basta allarmi ingiustificati e inesattezze, doveroso riconoscere vera montagna dopo oltre 70 anni”
Si è svolta questa mattina la seduta ordinaria di Conferenza Unificata che, tra i punti all’ordine del giorno, ha visto anche l’informativa del ministro Roberto Calderoli in merito alla classificazione dei Comuni montani.
Su questo tema il titolare degli Affari regionali ha confermato la propria disponibilità al dialogo costruttivo e alla leale collaborazione, sottolineando la necessità di informare adeguatamente i territori e precisando che gli allarmismi sono ingiustificati e privi di fondamento.
Nel corso della seduta, Calderoli ha inoltre ricordato il lavoro svolto per arrivare a questo risultato e i vari passaggi condivisi con i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni.
Di seguito, alcuni spunti e i contenuti principali
1. sui criteri di classificazione e il nuovo elenco dei Comuni montani
“La Legge 131, approvata dal Parlamento nel settembre 2025, prevede la definizione dei Comuni montani in base ai criteri altimetrici e di pendenza e ha tra i suoi obiettivi l’individuazione di territori realmente montani. Il superamento del precedente elenco e relativi criteri, datati a oltre 70 anni fa con la legge 991/1952, si è reso necessario per aggiornare criteri ormai obsoleti, come il reddito imponibile medio per ettaro o i danni derivanti da eventi bellici, e risolvere evidenti storture legate ai suoi effetti, che vedevano iscritti anche Comuni con un’altitudine estremamente limitata e dunque privi di svantaggi che caratterizzano la montanità, ad esempio Roma e Bologna”.
2. sulla richiesta di rivedere i criteri
“Premettendo che questi nuovi criteri sono frutto di un ampio lavoro istruttorio svolto con il coinvolgimento di esperti designati dagli Enti territoriali, ricordo che ho già dato ampia disponibilità a rivedere questi criteri nel momento in cui le Regioni, le Province e i Comuni presenteranno una proposta unanimemente condivisa nel rispetto delle finalità della legge 131/2025 e della Costituzione, che all’articolo 44 prevede provvedimenti a favore delle zone Montane”.
3. sulla richiesta di sospendere il dpcm del nuovo elenco
“Se io dovessi fermare l’iter di emanazione del dpcm, e dunque venisse stoppato l’elenco dei comuni, non solo sarebbero bloccate tutte le misure e i benefici previsti dalla Legge 131 ma non potrei nemmeno ripartire le risorse del Fosmit 2025. Questo significa che, per la volontà di pochi, verrebbero penalizzati tutti. Invito quindi a una seria riflessione da parte di chi fa questo genere di richieste, perché simili valutazioni vanno fatte nell’interesse generale e non trovo corretto che finiscano danneggiate quelle realtà che sono davvero montane”.
4. sull’impegno a soluzioni condivise con Foti per aree interne
“Sono consapevole della situazione peculiarei di Comuni ricompresi nel precedente elenco che, perdendo la classificazione di montanità, presentano comunque situazioni di fragilità ed è il caso delle cosiddette Aree Interne, che però non rientrano tra le mie deleghe. In questo senso, ribadisco quindi il mio impegno a individuare soluzioni condivise con il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione con l’obiettivo di affrontare tali criticità nella sede corretta”.
5. sull’inesistente taglio dei fondi
“Sostenere che il Governo abbia tagliato i fondi alla montagna è semplicemente falso ed è anzi vero il contrario: mentre fino al 2021 venivano stanziate soltanto briciole, con l’attuale Esecutivo in carica le risorse sono infatti aumentate e dal 2023 il Fosmit ha un valore di circa 200 milioni ogni anno. Parte di queste risorse, pari a oltre 100 milioni, vengono destinate alle misure previste dalla Legge 131 e alle misure in essa contenute, per una distribuzione più precisa ed efficace: interventi che arriveranno direttamente ai cittadini attraverso crediti d’imposta e incentivi per l’acquisto o l’affitto di case in montagna, premialità per medici e insegnanti, sgravi fiscali alle imprese di montagna e tanto altro ancora. A questi si aggiunge la quota regionale del Fosmit, che resta confermata e che potrà essere destinata autonomamente dalle Regioni ai territori che riterranno più idonei”.
6. sull’inesistente volontà di danneggiare il Mezzogiorno
“I nuovi criteri individuati sono stati articolati con l’obiettivo di riconoscere le diverse peculiarità e gli svantaggi geografici delle diverse aree del Paese: il primo criterio risponde alle peculiarità per quanto riguarda quei territori di alta montagna che sono circa 2.800, mentre il secondo criterio è stato introdotto per valorizzare le peculiarità geografiche della dorsale appenninica e delle isole per ulteriori circa 800 Comuni, a cui seguono ulteriori criteri che rispondono a situazioni peculiari degli altipiani e degli interclusi anche se a quote più basse. Il complesso dei criteri contenuti nel regolamento, in definitiva, restituisce una fotografia del Paese nella quale i Comuni montani sono presenti al Nord, al Centro e al Sud in misura omogenea, a sottolineare la particolare conformazione della penisola”.
7. sulle questioni poste in tema di Istruzione
“La nuova classificazione dei Comuni montani non pregiudica l’applicabilità delle disposizioni normative in materia di dimensionamento della rete scolastica né la salvaguardia delle specifiche esigenze dei medesimi Comuni. Poiché le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete ogni anno, la dislocazione è interamente rimessa all’autonomia regionale e dunque proprio la Regione può valutare le caratteristiche attuali dei Comuni a prescindere dalla loro presenza nel nuovo elenco o in quello precedente. Per quanto riguarda il numero di alunni nelle classi, esistono già margini di flessibilità per la loro formazione e deroghe a disposizione, la classificazione montana può certamente facilitare l’accesso ma non è dunque l’unico strumento”.
8. sulle questioni poste in materia di agricoltura
“All’articolo 2 comma 3 della Legge 131 c’è una specifica clausola di esclusione per cui la nuova classificazione dei Comuni montani non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Pac. Tale esclusione opera anche ai fini dell'esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani. In tali ambiti, quindi, non cambia nulla e continueranno ad essere applicate le discipline di settore”.
9. sull’appartenenza alle Comunità montane
“L’eventuale inclusione di un Comune nell’elenco non esclude la possibilità che questo possa far parte di una Comunità montana. Infatti, sulla base dell’articolo 27 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), le Comunità montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni non soltanto montani, ma anche parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Spetta alla Regione l’individuazione degli ambiti o zone omogenee per la costituzione delle Comunità montane e la relativa disciplina è rimessa alla legge regionale, così come l’individuazione dei Comuni ad esse riconducibili”.
10. promemoria: c’è un accordo tra Governo ed Enti territoriali
“In sede di Conferenza Unificata, nella riunione dello scorso febbraio, è stato approvato all’unanimità un accordo che consente di modulare e diversificare l’impatto delle nuove regole, adattandole alle diverse realtà regionali. In base a esso, in sintesi:
a) il riparto del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana - FOSMIT per l’anno 2025 avrà luogo in base all’autocoordinamento tra le Regioni;
b) sarà possibile per le Regioni tenere conto delle esigenze dei Comuni che sono compresi nell’elenco storico predisposto sulla base della legge del 1952 e che non rientrano nei nuovi criteri di classificazione;
c) sono confermate, fino all’eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, le misure di natura agevolativa a favore dei Comuni montani, oggi previste dalla normativa regionale vigente anche per i comuni rientranti nella elencazione antecedente;
d) rimangono ferme, fino all’esercizio della delega prevista dalla legge n. 131, le misure statali di natura agevolativa già esistenti”.
Testo a cura dell'Ufficio Stampa